TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
Sentenza n. 1133/2022 del 02-11-2022
principi giuridici
La fideiussione specifica, non rientrante tra quelle omnibus predisposte su modello ABI e censurate dalla ### d'### con provvedimento n. 55 del 2005, non consente di avvalersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della ### d'### per provare la sussistenza dei presupposti per una censura di invalidità delle clausole.
L'art. 1955 c.c. non trova applicazione qualora il fideiussore intenda far valere la responsabilità del creditore, sebbene la proposta di adempimento del debitore principale non preveda l'estinzione dell'intero credito garantito, residuando un credito del creditore non soddisfatto e coperto dalla garanzia fideiussoria.
La violazione della buona fede contrattuale nel corso delle trattative può generare responsabilità precontrattuale, non l'estinzione della fideiussione originaria, qualora l'interruzione delle trattative sia ingiustificata e contraria a buona fede.
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testo integrale
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sintesi e commento
Inefficacia della Fideiussione e Responsabilità Bancaria: Un'Analisi della Pronuncia
La pronuncia in esame trae origine da una complessa vicenda che coinvolge diverse società, legate da rapporti di partecipazione e garanzia reciproca, e un istituto bancario. La controversia verte sull'efficacia di una fideiussione specifica pro quota, rilasciata da una società a garanzia di un mutuo fondiario concesso a un'altra società, entrambe facenti capo alla stessa compagine familiare.
La società attrice, garante fideiussorio, ha convenuto in giudizio l'istituto bancario, chiedendo l'accertamento dell'inefficacia della fideiussione e la condanna della banca al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti. A fondamento della domanda, l'attrice ha dedotto una serie di presunte anomalie nella raccolta della sottoscrizione della fideiussione, l'omessa informazione sulle condizioni più gravose rispetto alla precedente garanzia, nonché la violazione dell'articolo 1955 del codice civile, per aver la banca ostacolato la liberazione del debitore principale e, di conseguenza, dei fideiussori. In particolare, l'attrice ha lamentato che la banca, pur avendo promesso la liberazione del fideiussore a condizione della chiusura di una controversia tra due società collegate, non avrebbe dato seguito agli accordi intercorsi, nonostante il verificarsi della condizione.
Il Tribunale, dopo aver ricostruito la complessa vicenda fattuale, ha rigettato integralmente le domande dell'attrice. In primo luogo, il giudice ha rilevato la genericità delle contestazioni mosse al testo della fideiussione, non potendo desumersi dagli atti le clausole contrattuali di cui si deduceva la nullità, né quali informazioni fossero state specificatamente omesse. Inoltre, il Tribunale ha evidenziato che la società attrice non aveva fornito la prova di vizi nella raccolta della sottoscrizione della fideiussione ai propri danni, né era legittimata a sollevare eventuali vizi nell'interesse degli altri sottoscrittori.
Quanto all'aumento delle quote di partecipazione alla fideiussione, il giudice ha osservato che le quote erano chiaramente riportate nel testo contrattuale e che l'aumento era una conseguenza della vendita della lottizzazione da parte della società originariamente debitrice, circostanza che aveva reso necessario un adeguamento delle garanzie. Il Tribunale ha inoltre sottolineato che la fideiussione in questione non rientrava tra quelle omnibus, predisposte sul modello ABI e censurate dalla Banca d'Italia, e che pertanto non era possibile valersi della prova privilegiata costituita dalla delibera della Banca d'Italia per provare l'invalidità delle clausole.
Con riferimento alla presunta violazione dell'articolo 1955 del codice civile, il Tribunale ha rilevato che non era stato provato alcun accordo tra la banca e la società attrice in relazione alla posizione debitoria garantita dalla fideiussione, né l'assunzione da parte della banca di un obbligo a sottoscrivere un accordo di finanziamento. Infine, il giudice ha escluso che la banca avesse impedito alla società debitrice di procedere alla cessione dei lotti alla creditrice a titolo di corrispettivo per i lavori svolti, ritardando la liberazione dei garanti. A tal proposito, il Tribunale ha osservato che la proposta di cessione dei lotti non prevedeva l'estinzione dell'intero credito vantato dalla banca e che pertanto non appariva ingiustificata la richiesta della banca di ottenere il consenso di tutti i fideiussori all'operazione, stante la clausola di solidarietà tra i fideiussori.
Il Tribunale ha concluso che, pur essendo provato che fossero in corso trattative per la definizione della posizione debitoria e per la liberazione dei fideiussori, le richieste della banca non apparivano contrarie a buona fede, ma giustificate dalla complessità dell'operazione. Di conseguenza, ha rigettato anche la domanda di risarcimento del danno.
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